Regolamento d'Istituto

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Il regolamento dell' ISIS "Machiavelli" nasce dall'esigenza di fornire, a tutti coloro che, a diverso titolo, operano all'interno della scuola, una guida per l'azione e un modello di comportamento, atti ad assicurare il raggiungimento delle finalità formative e culturali elaborate dagli organi collegiali della scuola.

Ogni operatore ed utente, all'interno dell'Istituto, è tenuto a conoscere il regolamento, ad applicarlo e a farlo applicare. Esso sarà letto e discusso in ogni classe e affisso in ogni aula e laboratorio.

Il presente regolamento riconosce lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/98, n.249) e accoglie integralmente quanto in esso disposto.

Art. 1 - DIRITTI DEGLI Alunni

Gli Alunni devono essere rispettati nella loro dignità di persone e hanno diritto, nel rispetto della normativa vigente, alla riservatezza.

Essi hanno diritto di conoscere il DPR 24/6/98, n.249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e le altre norme che regolano la vita della scuola a livello nazionale e di Istituto.

Hanno diritto, singolarmente o associandosi, di manifestare liberamente il proprio pensiero anche attraverso la diffusione di materiale o l'affissione di volantini negli spazi consentiti. I materiali affissi o fatti circolare devono in ogni caso consentire l'identificazione dell'Alunno che li ha prodotti o che li diffonde, ed essere vistati dalla Presidenza o da un Collaboratore, che entreranno nel merito dei contenuti solo nel caso si ravvisino violazioni delle vigenti disposizioni di legge.

Hanno diritto a un quaderno delle comunicazioni che possono essere lette nelle classi previa apposizione del visto della Presidenza o di un Collaboratore.

Hanno diritto di utilizzare, su iniziativa del Comitato Studentesco, una somma determinata annualmente dal MPI. L'erogazione della somma, accreditata nel bilancio dell'Istituto, è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio di Istituto, di progetti presentati dagli Studenti.

Hanno diritto di usufruire degli spazi scolastici anche durante le ore pomeridiane. In tal caso, la presenza di persone estranee alla scuola deve essere preventivamente segnalata e autorizzata dal Capo di Istituto.

Hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche attraverso un dialogo costruttivo sulle scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Hanno diritto a una razionale distribuzione delle prove in classe e dei compiti da svolgere a casa. A tal fine i Docenti del Consiglio di classe, tenendo conto di realistici tempi di studio, si coordineranno in modo da evitare sovraccarichi.

Hanno diritto di prendere visione delle prove di verifica entro il termine di 15 giorni dall'effettuazione delle stesse e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.

Hanno diritto, al fine di rendere accogliente l'ambiente scolastico, di personalizzare le aule.

E' proibito, comunque, imbrattare le pareti con scritte di qualsiasi tipo, affiggere materiale propagandistico o tale da offendere la sensibilità delle persone.

Art. 2 - COMPORTAMENTO DEGLI Alunni

Gli Alunni devono mantenere un comportamento corretto, dimostrando ed esigendo assoluto rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e dell'ambiente.

Art. 3 - SICUREZZA

Docenti, Personale ATA e Alunni sono tenuti a osservare rigorosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - DIVIETO DI FUMO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è severamente vietato fumare nei locali della scuola, ivi compresi atrio di ingresso, corridoi, bagni. Pertanto gli Alunni, i Docenti e tutto il Personale potranno fumare soltanto negli spazi esterni consentiti.

Art. 5 - ENTRATA NELL'Istituto

Gli Alunni entrano a scuola nei 5 minuti che precedono l'orario d'inizio delle lezioni.

Gli Alunni che arrivino entro i 10 minuti successivi all'orario d'inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe dal Docente in servizio alla prima ora, sempre che il ritardo sia dovuto a serie e motivate cause e non costituisca evento ricorrente. L'Insegnante provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe.

Oltre il suddetto termine gli Alunni sono ammessi in classe all' inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione della Presidenza o di un Collaboratore. Il Docente in servizio a tale ora provvederà ad annotare l'ammissione con ritardo sul registro di classe.

Tutti gli Alunni non ammessi alla prima ora di lezione sono tenuti ad attendere l'inizio della seconda ora nei locali dell' Istituto.

Saranno possibili ingressi oltre la seconda ora di lezione solo per documentate ragioni di salute o di famiglia.

L'entrata in ritardo dovrà essere giustificata entro il giorno successivo a quello in cui il ritardo si è verificato.

Il numero massimo di ritardi consentiti è di otto all'anno.

Terminati i ritardi consentiti, un Genitore o chi esercita la potestà parentale sarà convocato per un colloquio col Preside.

Gli Alunni pendolari potranno chiedere di essere autorizzati a entrare in ritardo o ad uscire in anticipo solo nel caso in cui ciò sia reso indispensabile da orari dei mezzi pubblici di trasporto incompatibili con l'orario delle lezioni.

Art. 6 - ORE INTERMEDIE

Gli Alunni devono trovarsi in classe, al cambio dell'ora, quando entra l'insegnante. 

L'eventuale ritardo sarà annotato sul registro di classe.

Il permesso di uscire dall'aula durante l'ora di lezione può riguardare solo un Alunno per volta e deve essere autorizzato per un tempo brevissimo.

Art. 7 - INTERVALLO

Tra la terza e la quarta ora di lezione è previsto un intervallo di 15 minuti, durante il quale ai Docenti è affidata la sorveglianza degli Alunni, secondo turni prestabiliti.

Gli Alunni, durante l'intervallo, possono accedere soltanto agli spazi esterni consentiti. In nessun modo è consentito uscire dall'Istituto.

Al termine dell'intervallo, gli Alunni dovranno tempestivamente fare ritorno in classe. L'eventuale ritardo sarà annotato sul registro di classe.

Art. 8 - USCITA DALL'Istituto

Gli Alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi, su richiesta del Genitore o dell' esercente potestà, in caso di Alunno minorenne, o su richiesta sottoscritta e validamente motivata, in caso di Alunno maggiorenne.

Nel caso di autorizzazione all' uscita anticipata, gli Alunni minorenni devono essere prelevati da un Genitore o dall' esercente potestà, salvo idonea comunicazione scritta. In nessun caso gli Alunni minorenni possono essere prelevati da persone non conosciute e non dichiarate.

Al personale Docente spetta il compito di vigilare sul comportamento degli Alunni dall'inizio alla fine delle lezioni. In particolare va ricordato che la responsabilità dei Docenti, durante l'intervallo, non può limitarsi a una mera azione di controllo; è opportuno che il Docente sia un vero e proprio referente per gli Studenti e contribuisca a fornire indicazioni e chiarimenti, raccogliendo al contempo osservazioni e richieste.

Art. 9 – SORVEGLIANZA

Al personale Docente spetta il compito di vigilare sul comportamento degli Alunni dall’inizio alla fine delle lezioni. In particolare va ricordato che la responsabilità dei Docenti, durante l’intervallo, non può limitarsi a una mera azione di controllo; è opportuno che il Docente sia un vero e proprio referente per gli Studenti e contribuisca a fornire indicazioni e chiarimenti, raccogliendo al contempo osservazioni e richieste.

La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico. Le assenze devono pertanto essere limitate solo ai casi di motivata necessità.

Le assenze dell'Alunno minorenne saranno giustificate da uno dei Genitori o dall' esercente potestà, solo ed esclusivamente sull'apposito libretto nominativo rilasciato dalla scuola. Gli Alunni maggiorenni sono tenuti all'autocertificazione e pertanto ritireranno personalmente il libretto.

Le assenze degli Alunni sono giustificate dall'Insegnante in servizio alla prima ora, che provvederà ad apporre il visto sul libretto e ad annotare l' avvenuta giustificazione sul registro di classe.

Dopo 5 giorni consecutivi di assenza per malattia è necessario esibire anche il nulla osta del medico curante.

Eccezionalmente, e in casi non ricorrenti, è consentita l'ammissione dell'Alunno senza giustificazione, purché il giorno dopo la produca. L' Alunno sprovvisto di giustificazione anche il secondo giorno, se minorenne, deve essere ammesso in classe in attesa di comunicazione con la famiglia. 

Anche la frequenza ai corsi di recupero e alle lezioni organizzate dalla scuola, in orario pomeridiano e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello Studente.

Tutte le assenze devono essere registrate e controllate. Il Docente coordinatore di classe segnala tempestivamente alla segreteria didattica assenze e ritardi non giustificati o ripetuti, in modo da poterne consentire la comunicazione ai Genitori o all'esercente potestà.

Art. 11 - ASSENZE COLLETTIVE

Non si riconoscono come legittime forme di protesta degli Studenti che comportino l'impedimento del regolare svolgimento delle lezioni o di qualunque attività didattica programmata.

Nel caso di assenze collettive o di impedimento da parte degli Alunni dello svolgimento delle lezioni, se ne darà avviso immediato ai Genitori, non potendo la scuola assumere responsabilità in merito alla sorveglianza e alla sicurezza degli Alunni.

Agli Alunni presenti viene in ogni caso garantito lo svolgimento delle lezioni.

Art. 12 - RICEVIMENTO FAMIGLIE

I familiari possono conferire con i Docenti durante due incontri pomeridiani, secondo il calendario reso noto dalla Presidenza.

E' possibile conferire con i singoli Docenti anche la mattina, in un'ora della settimana da essi indicata, al di fuori dell'orario delle lezioni.

Nei casi di necessità, dietro segnalazione del Consiglio di classe o del Docente coordinatore, i Genitori vengono convocati per iscritto.

Art. 13 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Le strutture e le attrezzature delle aule, dei laboratori e degli altri spazi, sono essenziali per le attività didattiche e quindi è responsabilità di tutti gli utenti la loro conservazione ed eventuale manutenzione.

Di eventuali danni, qualora non fosse possibile individuare il responsabile, potrà essere chiamato a rispondere, anche pecuniariamente, l' intero gruppo utente del servizio. In caso di danneggiamento volontario, potranno essere adottati tutti i provvedimenti disciplinari che la Presidenza e il Consiglio di classe riterranno più opportuni.

Per quanto riguarda la pulizia, si richiama l' attenzione di tutte le componenti sull'importanza che ogni spazio venga mantenuto nel più accurato ordine, essendo tale atteggiamento aspetto importante di civiltà e professionalità.

Art. 14 - ATTIVITA' INTEGRATIVE

Le attività culturali non curricolari saranno programmate all'inizio dell'anno scolastico all'interno del Collegio dei Docenti o dei singoli Consigli di classe.

Ogni altra richiesta sarà presentata dal Docente promotore dell'iniziativa corredata da tutti i dati necessari, ivi comprese le motivazioni didattiche, con un congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 5 giorni scolastici prima della data prevista.

Art. 15 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI

I viaggi di istruzione e gli scambi rientrano nell' ambito della programmazione dell'attività educativa e didattica annuale. Le proposte saranno quindi formulate da uno o più Docenti nella prima riunione del Consiglio di classe (per soli Docenti) in sede di programmazione e saranno deliberate in occasione della prima riunione del Consiglio di classe nella sua composizione integrale.

Il Docente proponente indicherà le motivazioni culturali del viaggio di istruzione o dello scambio proposto e avrà cura di articolare la proposta in modo da consentire la partecipazione più ampia possibile.

In nessun caso, infatti, la scelta del Docente dovrà risultare selettiva e sarà commisurata alla reale capacità economica degli Alunni. Nel caso in cui più Alunni, per giustificati motivi, non partecipino al viaggio o allo scambio, la quota dei partecipanti non dovrà comunque risultare inferiore al 70% del totale degli Alunni di ciascuna classe, senza ulteriori deroghe.

Poiché i viaggi di istruzione e gli scambi comportano un considerevole impegno di spesa a carico del bilancio della scuola, al fine di poterne valutare l'impegno globale, le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre i termini previsti.

Art. 16 - ASSEMBLEE DEGLI Studenti

Le assemblee degli Studenti, di classe o di Istituto, sono gestite autonomamente dagli Studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e una di classe al mese, la prima nel limite delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.

L'assemblea di classe è autorizzata dal Preside o da un Collaboratore, sentito il parere del Docente nelle cui ore l'assemblea dovrà tenersi. La richiesta dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista.

Durante l' assemblea di classe, la sorveglianza degli Alunni è affidata al Docente in servizio, che potrà sospendere l'assemblea se ravvisi l'impossibilità di un corretto e ordinato svolgimento.

L' assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli Studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Preside almeno cinque giorni prima.

Le assemblee di Istituto hanno inizio alle ore 8.30, dopo che nelle classi è stato fatto l'appello e sono state registrate le assenze.

L'assemblea di Istituto si dota di un regolamento per il proprio funzionamento, inviato in visione al Consiglio di Istituto. Il comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario di lezione può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi scientifici, sociali, culturali, artistici, indicati dagli Studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Capo di Istituto.

Nel caso di scioglimento dell'assemblea di Istituto, da parte del Dirigente scolastico o di un Docente delegato, per violazione del regolamento o constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, gli Alunni sono tenuti a rientrare nelle rispettive classi per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni.

I giorni e le ore in cui si svolgono le assemblee di classe o di Istituto sono da considerarsi a tutti gli effetti orario scolastico e, pertanto, restano immutate le norme relative alle assenze, alle giustificazioni, alle uscite anticipate. E' fatto divieto agli Alunni di allontanarsi dai locali nei quali si tiene l' assemblea.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art.17 - MANCANZE DISCIPLINARI

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di cui all'Art.3 del D.P.R.24/6/98, n.249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria).

  1. Gli Alunni che si assentano collettivamente o che illegittimamente impediscano il regolare svolgimento delle attività programmate, incorreranno, a seconda della gravità dell'infrazione, nella sanzione disciplinare prevista dall'Art.18, lettera c), oltre che nel richiamo di cui alla lettera a) .

  2. Gli Alunni che si rendono responsabili di atti lesivi della dignità delle persone che operano all'interno della comunità scolastica incorrono, a seconda della gravità dell'infrazione, in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall' Art.18, lettere c) e d) oltre che nel richiamo di cui alla lettera a).

  3. Gli Alunni che si rendono responsabili di atti che compromettono la sicurezza, all' interno dell'Istituto e/o negli altri luoghi in cui si svolgono attività didattiche, incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'Art.18, lettere c) e d), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b), e nel richiamo di cui alla lettera a).

  4. Gli Alunni che si rendono responsabili di atti diretti alla manomissione, distruzione dolosa e sottrazione di documenti scolastici incorrono nella sanzione disciplinare prevista dall'Art.18, lettera c), oltre che nel richiamo di cui alla lettera a).

  5. Gli Alunni che arrecano danno alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici e all' ambiente scolastico incorrono nella sanzione disciplinare prevista dall' Art.18, lettera c), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nel richiamo di cui alla lettera a).

  6. Gli Alunni che, nel corso di attività didattiche esterne alla scuola, ivi compresi i viaggi di istruzione, arrecano danni a cose incorrono nella sanzione disciplinare prevista dall'Art.18, lettera c), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nel richiamo di cui alla lettera a).

Art.18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. L'Alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, dall'organo competente a irrogarle, a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Agli Alunni che pongono in essere comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono irrogate, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

  1. richiamo sul registro di classe da parte del Capo di Istituto o del Docente;

  2. risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche, anche nella forma della restituzione in pristino, ove possibile, salvaguardando comunque l'incolumità personale dello Studente (sanzione irrogata dal Capo di Istituto o dal Consiglio di classe).

  3. allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi non superiori a 3 giorni (sanzione irrogata dal Consiglio di classe).

  4. allontanamento per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di reiterate e gravi infrazioni disciplinari (sanzione irrogata dal Consiglio di classe). In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Il Consiglio di classe è tenuto a garantire la dignità dello Studente e il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, oltre a favorire, per quanto possibile, il rapporto con lo Studente e con i suoi Genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, allo Studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art.19 - SANZIONI SOSTITUTIVE

Allo Studente è offerta la possibilità di convertire il provvedimento disciplinare di cui all'Art.18 lettera c) in attività a favore della comunità scolastica.

L'organo che commina la sanzione deve comunicare allo Studente, entro 24 ore dall'irrogazione, sia il provvedimento disciplinare adottato sia, ove consentita, la sanzione sostitutiva prescelta.

Le attività alternative alla sanzione devono svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. Tali attività consistono nella catalogazione di testi in biblioteca, nella sistemazione di sussidi didattici nei laboratori, in lavori di piccola manutenzione e pulizia all'interno o nei cortili della scuola.

Lo Studente, qualora opti per la conversione del provvedimento, deve darne comunicazione scritta all'organo che ha irrogato la sanzione, entro 24 ore dalla notifica.

Detta opzione, per gli Alunni minorenni, è in ogni caso subordinata al parere favorevole del Genitore o dell'esercente potestà.

Art. 20 - IMPUGNAZIONI

L'esecuzione del provvedimento disciplinare è sospesa, tranne che nell'ipotesi di cui all'Art.18, lettera a), fino alla pronuncia della decisione definitiva o, in mancanza di impugnazione, fino alla scadenza dei termini del ricorso.

  1. Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'Art.18 lettere a), b) e c) è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento al successivo Art.21. Il ricorso va inoltrato al Presidente, che provvederà alla convocazione dell'organo di garanzia.

  2. Contro il provvedimento disciplinare di cui all'Art.18 lettera d) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica, che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui l'Alunno appartiene.

  3. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249, 24/6/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

  4. Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti, o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del DPR 249, 24/6/98, anche contenute nel presente regolamento. La decisione è assunta, previo parere vincolante di un organo di garanzia composto da due Studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre Docenti e da un Genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dal Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.

Art. 21 - ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia, previsto all'Art.5 comma 2 del DPR 249 del 24/6/98, ha funzione istruttoria e deliberante e decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari presentati dagli Studenti, ad esclusione delle sanzioni di cui all'Art.4, comma 7 del DPR 249 del 24/6/98, indicate dal presente regolamento nell'Art.18, lettera d).

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgano, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è costituito da 5 membri effettivi (il Preside, che presiede, due Docenti eletti dal Collegio, un Genitore e uno Studente eletti dalle rispettive assemblee) e da 3 membri supplenti (un Docente, un Genitore, uno Studente).

L'organo designerà un segretario e potrà dotarsi di un regolamento interno.

L'organo di garanzia dura in carica tre anni scolastici. Coloro che, nel corso del triennio, perdono i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti con le suddette procedure.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

Le riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

L'organo è convocato dal Presidente, di norma con un preavviso non inferiore a 5 giorni, mediante avviso individuale.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta entro 15 gg. dalla irrogazione della sanzione. L' organo di garanzia, nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il ricorrente ed eventuali testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile ai fini della propria valutazione presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e chiunque possa essere informato sui fatti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Le delibere vanno rese note in forma scritta entro 15 gg. dall'acquisizione del ricorso.

Art. 22 – MODIFICHE

Eventuali modifiche o sostituzioni del presente regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio d’Istituto e approvato a maggioranza dei due terzi.

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto in data____________ e portato a conoscenza dei soggetti interessati mediante affissione all’albo generale d’Istituto. Quanto non previsto dal presente regolamento resta disciplinato dalle norme vigenti in materia.

Norme comuni: sono considerati parte integrante del Regolamento d’Istituto gli avvisi e le disposizioni diramati, con circolare interna, dal Dirigente scolastico e le norme contenute nelle seguenti direttive ministeriali:

Direttiva prot. n. 30 del 15 marzo 2007. Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

Direttiva n. 30 del 30 novembre 2007. Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

 

Responsabile del Sito