Art.
1
- DIRITTI DEGLI Alunni
Gli
Alunni devono essere rispettati nella loro dignità di persone e hanno
diritto, nel rispetto della
normativa vigente, alla riservatezza.
Essi
hanno diritto di conoscere il DPR 24/6/98, n.249 (Statuto delle Studentesse e degli
Studenti)
e le altre norme che regolano la vita della scuola a livello nazionale e
di Istituto.
Hanno
diritto, singolarmente o associandosi, di manifestare liberamente il
proprio pensiero anche
attraverso la diffusione di materiale o l'affissione di volantini negli
spazi consentiti. I materiali
affissi o fatti circolare devono in ogni caso consentire
l'identificazione dell'Alunno che
li ha prodotti o che li diffonde, ed essere vistati dalla Presidenza o
da un Collaboratore, che
entreranno nel merito dei contenuti solo nel caso si ravvisino
violazioni delle vigenti disposizioni
di legge.
Hanno
diritto a un quaderno delle comunicazioni che possono essere lette nelle
classi previa
apposizione del visto della Presidenza o di un Collaboratore.
Hanno
diritto di utilizzare, su iniziativa del Comitato Studentesco, una somma
determinata annualmente
dal MPI. L'erogazione della somma, accreditata nel bilancio dell'Istituto, è
subordinata
all'approvazione, da parte del Consiglio di Istituto, di progetti
presentati dagli Studenti.
Hanno
diritto di usufruire degli spazi scolastici anche durante le ore
pomeridiane. In tal caso,
la presenza di persone estranee alla scuola deve essere preventivamente
segnalata e
autorizzata dal Capo di Istituto.
Hanno
diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola, anche attraverso
un dialogo costruttivo sulle scelte in tema di programmazione e
definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri
e del materiale didattico.
Hanno
diritto a una razionale distribuzione delle prove in classe e dei
compiti da svolgere a casa.
A tal fine i Docenti del Consiglio di classe, tenendo conto di
realistici tempi di studio, si
coordineranno in modo da evitare sovraccarichi.
Hanno
diritto di prendere visione delle prove di verifica entro il termine di
15 giorni dall'effettuazione
delle stesse e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.
Hanno
diritto, al fine di rendere accogliente l'ambiente scolastico, di
personalizzare le aule.
E'
proibito, comunque, imbrattare le pareti con scritte di qualsiasi tipo,
affiggere materiale propagandistico
o tale da offendere la sensibilità delle persone.
Art.
2
- COMPORTAMENTO DEGLI Alunni
Gli
Alunni devono mantenere un comportamento corretto, dimostrando ed
esigendo assoluto
rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e
dell'ambiente.
Art.
3
- SICUREZZA
Docenti,
Personale ATA e Alunni sono tenuti a osservare rigorosamente le
disposizioni organizzative
e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Art.
4
- DIVIETO DI FUMO
Ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, è severamente vietato fumare
nei locali della scuola,
ivi compresi atrio di ingresso, corridoi, bagni. Pertanto gli Alunni, i Docenti
e tutto il Personale potranno fumare soltanto negli spazi esterni consentiti.
Art.
5
- ENTRATA NELL'Istituto
Gli
Alunni entrano a scuola nei 5 minuti che precedono l'orario d'inizio
delle lezioni.
Gli
Alunni che arrivino entro i 10 minuti successivi all'orario d'inizio
delle lezioni possono essere
ammessi in classe dal Docente in servizio alla prima ora, sempre che il
ritardo sia dovuto
a serie e motivate cause e non costituisca evento ricorrente. L'Insegnante
provvederà
ad annotare il ritardo sul registro di classe.
Oltre
il suddetto termine gli Alunni sono ammessi in classe all' inizio della
seconda ora di lezione,
previa autorizzazione della Presidenza o di un Collaboratore. Il Docente
in servizio a
tale ora provvederà ad annotare l'ammissione con ritardo sul registro
di classe.
Tutti
gli Alunni non ammessi alla prima ora di lezione sono tenuti ad
attendere l'inizio della seconda
ora nei locali dell' Istituto.
Saranno
possibili ingressi oltre la seconda ora di lezione solo per documentate
ragioni di salute
o di famiglia.
L'entrata
in ritardo dovrà essere giustificata entro il giorno successivo a
quello in cui il ritardo
si è verificato.
Il
numero massimo di ritardi consentiti è di otto all'anno.
Terminati
i ritardi consentiti, un Genitore o chi esercita la potestà parentale
sarà convocato per
un colloquio col Preside.
Gli
Alunni pendolari potranno chiedere di essere autorizzati a entrare in
ritardo o ad uscire in
anticipo solo nel caso in cui ciò sia reso indispensabile da orari dei
mezzi pubblici di trasporto
incompatibili con l'orario delle lezioni.
Art.
6
- ORE INTERMEDIE
Gli
Alunni devono trovarsi in classe, al cambio dell'ora, quando entra
l'insegnante.
L'eventuale
ritardo sarà annotato sul registro di classe.
Il
permesso di uscire dall'aula durante l'ora di lezione può riguardare
solo un Alunno per volta
e deve essere autorizzato per un tempo brevissimo.
Art.
7
- INTERVALLO
Tra
la terza e la quarta ora di lezione è previsto un intervallo di 15
minuti, durante il quale ai
Docenti è affidata la sorveglianza degli Alunni, secondo turni
prestabiliti.
Gli
Alunni, durante l'intervallo, possono accedere soltanto agli spazi
esterni consentiti. In nessun
modo è consentito uscire dall'Istituto.
Al
termine dell'intervallo, gli Alunni dovranno tempestivamente fare
ritorno in classe. L'eventuale
ritardo sarà annotato sul registro di classe.
Art.
8
- USCITA DALL'Istituto
Gli
Alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo
eccezionalmente, per
gravi e comprovati motivi, su richiesta del Genitore o dell' esercente
potestà, in caso di Alunno minorenne, o su richiesta sottoscritta e validamente motivata, in caso
di Alunno maggiorenne.
Nel
caso di autorizzazione all' uscita anticipata, gli Alunni minorenni
devono essere prelevati
da un Genitore o dall' esercente potestà, salvo idonea comunicazione
scritta. In nessun
caso gli Alunni minorenni possono essere prelevati da persone non
conosciute e non
dichiarate.
Al
personale Docente spetta il compito di vigilare sul comportamento degli Alunni
dall'inizio alla
fine delle lezioni. In particolare va ricordato che la responsabilità
dei Docenti, durante l'intervallo,
non può limitarsi a una mera azione di controllo; è opportuno che il Docente
sia un
vero e proprio referente per gli Studenti e contribuisca a fornire
indicazioni e chiarimenti,
raccogliendo al contempo osservazioni e richieste.
Art.
9 – SORVEGLIANZA
Al
personale Docente spetta il compito di vigilare sul comportamento degli Alunni
dall’inizio alla
fine delle lezioni. In particolare va ricordato che la responsabilità
dei Docenti, durante l’intervallo,
non può limitarsi a una mera azione di controllo; è opportuno che il Docente
sia un
vero e proprio referente per gli Studenti e contribuisca a fornire
indicazioni e chiarimenti,
raccogliendo al contempo osservazioni e richieste.
La
frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico. Le assenze devono
pertanto essere limitate
solo ai casi di motivata necessità.
Le
assenze dell'Alunno minorenne saranno giustificate da uno dei Genitori o
dall' esercente potestà,
solo ed esclusivamente sull'apposito libretto nominativo rilasciato dalla
scuola. Gli Alunni maggiorenni sono tenuti all'autocertificazione e pertanto ritireranno
personalmente il
libretto.
Le
assenze degli Alunni sono giustificate dall'Insegnante in servizio alla
prima ora, che provvederà
ad apporre il visto sul libretto e ad annotare l' avvenuta giustificazione
sul registro
di classe.
Dopo
5 giorni consecutivi di assenza per malattia è necessario esibire anche
il nulla osta del
medico curante.
Eccezionalmente,
e in casi non ricorrenti, è consentita l'ammissione dell'Alunno senza giustificazione,
purché il giorno dopo la produca. L' Alunno sprovvisto di giustificazione anche
il secondo giorno, se minorenne, deve essere ammesso in classe in attesa
di comunicazione
con la famiglia.
Anche
la frequenza ai corsi di recupero e alle lezioni organizzate dalla scuola,
in orario pomeridiano
e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello Studente.
Tutte
le assenze devono essere registrate e controllate. Il Docente coordinatore
di classe segnala
tempestivamente alla segreteria didattica assenze e ritardi non
giustificati o ripetuti,
in modo da poterne consentire la comunicazione ai Genitori o all'esercente
potestà.
Art.
11 - ASSENZE COLLETTIVE
Non
si riconoscono come legittime forme di protesta degli Studenti che
comportino l'impedimento
del regolare svolgimento delle lezioni o di qualunque attività didattica programmata.
Nel
caso di assenze collettive o di impedimento da parte degli Alunni dello
svolgimento delle
lezioni, se ne darà avviso immediato ai Genitori, non potendo la scuola
assumere responsabilità
in merito alla sorveglianza e alla sicurezza degli Alunni.
Agli
Alunni presenti viene in ogni caso garantito lo svolgimento delle lezioni.
Art.
12
- RICEVIMENTO FAMIGLIE
I
familiari possono conferire con i Docenti durante due incontri
pomeridiani, secondo il calendario
reso noto dalla Presidenza.
E'
possibile conferire con i singoli Docenti anche la mattina, in un'ora
della settimana da essi
indicata, al di fuori dell'orario delle lezioni.
Nei
casi di necessità, dietro segnalazione del Consiglio di classe o del Docente
coordinatore,
i Genitori vengono convocati per iscritto.
Art.
13
- UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE
Le
strutture e le attrezzature delle aule, dei laboratori e degli altri
spazi, sono essenziali per
le attività didattiche e quindi è responsabilità di tutti gli utenti la
loro conservazione ed eventuale
manutenzione.
Di
eventuali danni, qualora non fosse possibile individuare il responsabile,
potrà essere chiamato
a rispondere, anche pecuniariamente, l' intero gruppo utente del servizio.
In caso
di danneggiamento volontario, potranno essere adottati tutti i
provvedimenti disciplinari
che la Presidenza e il Consiglio di classe riterranno più opportuni.
Per
quanto riguarda la pulizia, si richiama l' attenzione di tutte le
componenti sull'importanza
che ogni spazio venga mantenuto nel più accurato ordine, essendo tale atteggiamento
aspetto importante di civiltà e professionalità.
Art.
14 - ATTIVITA' INTEGRATIVE
Le
attività culturali non curricolari saranno programmate all'inizio
dell'anno scolastico all'interno
del Collegio dei Docenti o dei singoli Consigli di classe.
Ogni
altra richiesta sarà presentata dal Docente promotore dell'iniziativa
corredata da tutti i
dati necessari, ivi comprese le motivazioni didattiche, con un congruo
anticipo e comunque,
di norma, almeno 5 giorni scolastici prima della data prevista.
Art.
15 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI
I
viaggi di istruzione e gli scambi rientrano nell' ambito della
programmazione dell'attività educativa
e didattica annuale. Le proposte saranno quindi formulate da uno o più Docenti
nella
prima riunione del
Consiglio di classe (per soli Docenti) in sede di programmazione e saranno
deliberate in occasione
della prima riunione del Consiglio di classe nella sua composizione
integrale.
Il
Docente proponente indicherà le motivazioni culturali del viaggio di
istruzione o dello scambio
proposto e avrà cura di articolare la proposta in modo da consentire la partecipazione
più ampia possibile.
In
nessun caso, infatti, la scelta del Docente dovrà risultare selettiva e
sarà commisurata alla
reale capacità economica degli Alunni. Nel caso in cui più Alunni, per
giustificati motivi,
non partecipino al viaggio o allo scambio, la quota dei partecipanti non
dovrà comunque
risultare inferiore al 70% del totale degli Alunni di ciascuna classe,
senza ulteriori
deroghe.
Poiché
i viaggi di istruzione e gli scambi comportano un considerevole impegno di
spesa a carico
del bilancio della scuola, al fine di poterne valutare l'impegno globale,
le richieste dovranno
essere presentate entro e non oltre i termini previsti.
Art.
16
- ASSEMBLEE DEGLI Studenti
Le
assemblee degli Studenti, di classe o di Istituto, sono gestite
autonomamente dagli Studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di
problemi della
scuola e della società.
E'
consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e una di classe al
mese, la prima nel
limite delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.
L'assemblea
di classe è autorizzata dal Preside o da un Collaboratore, sentito il
parere del Docente nelle cui ore l'assemblea dovrà tenersi. La richiesta dovrà essere
effettuata almeno
cinque giorni prima della data prevista.
Durante
l' assemblea di classe, la sorveglianza degli Alunni è affidata al Docente
in servizio, che
potrà sospendere l'assemblea se ravvisi l'impossibilità di un corretto e
ordinato svolgimento.
L'
assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato Studentesco
di Istituto o su richiesta del 10% degli Studenti. La data di convocazione
e l'ordine
del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Preside almeno
cinque giorni prima.
Le
assemblee di Istituto hanno inizio alle ore 8.30, dopo che nelle classi è
stato fatto l'appello
e sono state registrate le assenze.
L'assemblea
di Istituto si dota di un regolamento per il proprio funzionamento,
inviato in visione
al Consiglio di Istituto. Il comitato Studentesco, ove costituito, ovvero
il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti.
Alle
assemblee di Istituto svolte durante l'orario di lezione può essere
richiesta la partecipazione
di esperti di problemi scientifici, sociali, culturali, artistici,
indicati dagli Studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta
partecipazione deve
essere autorizzata dal Capo di Istituto.
Nel
caso di scioglimento dell'assemblea di Istituto, da parte del Dirigente scolastico o di un
Docente delegato, per violazione del regolamento o constatata impossibilità di
ordinato svolgimento
dell'assemblea, gli Alunni sono tenuti a rientrare nelle rispettive classi
per proseguire
l'attività didattica fino al termine delle lezioni.
I
giorni e le ore in cui si svolgono le assemblee di classe o di Istituto sono da considerarsi
a
tutti gli effetti orario scolastico e, pertanto, restano immutate le norme
relative alle assenze,
alle giustificazioni, alle uscite anticipate. E' fatto divieto agli Alunni
di allontanarsi dai
locali nei quali si tiene l' assemblea.
Non
possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Art.17
- MANCANZE DISCIPLINARI
Il
presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con
riferimento ai doveri di cui all'Art.3 del D.P.R.24/6/98, n.249 (Statuto
delle Studentesse e
degli Studenti della scuola secondaria).
-
Gli
Alunni che si assentano collettivamente o che illegittimamente
impediscano il regolare
svolgimento delle attività programmate, incorreranno, a seconda della
gravità dell'infrazione,
nella sanzione disciplinare prevista dall'Art.18, lettera c), oltre che
nel richiamo
di cui alla lettera a) .
-
Gli
Alunni che si rendono responsabili di atti lesivi della dignità delle
persone che operano
all'interno della comunità scolastica incorrono, a seconda della gravità
dell'infrazione,
in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall' Art.18, lettere c)
e d) oltre
che nel richiamo di cui alla lettera a).
-
Gli
Alunni che si rendono responsabili di atti che compromettono la
sicurezza, all' interno dell'Istituto
e/o negli altri luoghi in cui si svolgono attività didattiche, incorrono
in una sanzione
disciplinare tra quelle previste dall'Art.18, lettere c) e d), oltre che
nel risarcimento
del danno di cui alla lettera b), e nel richiamo di cui alla lettera a).
-
Gli
Alunni che si rendono responsabili di atti diretti alla manomissione,
distruzione dolosa
e sottrazione di documenti scolastici incorrono nella sanzione
disciplinare prevista dall'Art.18,
lettera c), oltre che nel richiamo di cui alla lettera a).
-
Gli
Alunni che arrecano danno alle strutture, ai macchinari, ai sussidi
didattici e all' ambiente
scolastico incorrono nella sanzione disciplinare prevista dall' Art.18,
lettera c), oltre
che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nel richiamo di
cui alla lettera a).
-
Gli
Alunni che, nel corso di attività didattiche esterne alla scuola, ivi
compresi i viaggi di istruzione,
arrecano danni a cose incorrono nella sanzione disciplinare prevista dall'Art.18,
lettera
c), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nel
richiamo di cui alla
lettera a).
Art.18
- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I
provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
La
responsabilità disciplinare è personale. L'Alunno non può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato, dall'organo competente a irrogarle, a
esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla
valutazione del profitto. Le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile,
al principio della
riparazione del danno.
Agli
Alunni che pongono in essere comportamenti che configurano mancanze
disciplinari sono
irrogate, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:
-
richiamo sul registro di classe da parte del Capo di
Istituto o del
Docente;
-
risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle suppellettili e alle
attrezzature scolastiche,
anche nella forma della restituzione in pristino, ove possibile,
salvaguardando comunque
l'incolumità personale dello Studente (sanzione irrogata dal Capo di Istituto
o dal
Consiglio di classe).
-
allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi non superiori a 3
giorni (sanzione irrogata
dal Consiglio di classe).
-
allontanamento per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di
reiterate e gravi infrazioni
disciplinari (sanzione irrogata dal Consiglio di classe). In tal caso la
durata dell'allontanamento
è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione
di pericolo.
Il
Consiglio di classe è tenuto a garantire la dignità dello Studente e il
rispetto della normativa
vigente in materia di riservatezza, oltre a favorire, per quanto
possibile, il rapporto
con lo Studente e con i suoi Genitori, tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
Nei
casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica, allo Studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola.
Art.19
- SANZIONI SOSTITUTIVE
Allo
Studente è offerta la possibilità di convertire il provvedimento
disciplinare di cui all'Art.18
lettera c) in attività a favore della comunità scolastica.
L'organo
che commina la sanzione deve comunicare allo Studente, entro 24 ore dall'irrogazione,
sia il provvedimento disciplinare adottato sia, ove consentita, la
sanzione sostitutiva
prescelta.
Le
attività alternative alla sanzione devono svolgersi al di fuori
dell'orario scolastico e per un
periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. Tali attività
consistono nella catalogazione
di testi in biblioteca, nella sistemazione di sussidi didattici nei
laboratori, in lavori
di piccola manutenzione e pulizia all'interno o nei cortili della scuola.
Lo
Studente, qualora opti per la conversione del provvedimento, deve darne comunicazione
scritta all'organo che ha irrogato la sanzione, entro 24 ore dalla
notifica.
Detta
opzione, per gli Alunni minorenni, è in ogni caso subordinata al parere
favorevole del Genitore
o dell'esercente potestà.
Art.
20 - IMPUGNAZIONI
L'esecuzione
del provvedimento disciplinare è sospesa, tranne che nell'ipotesi di cui
all'Art.18,
lettera a), fino alla pronuncia della decisione definitiva o, in mancanza
di impugnazione,
fino alla scadenza dei termini del ricorso.
-
Contro i provvedimenti disciplinari di cui
all'Art.18 lettere a), b) e c)
è ammesso ricorso, entro
15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'apposito organo di
garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento al successivo Art.21. Il ricorso
va
inoltrato al Presidente, che provvederà alla convocazione dell'organo di
garanzia.
-
Contro il provvedimento disciplinare di cui
all'Art.18 lettera d) è
ammesso ricorso, entro 30
giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica,
che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio scolastico
provinciale avente
competenza per il grado di scuola cui l'Alunno appartiene.
-
L'organo di garanzia decide, su richiesta degli
Studenti o di chiunque ne
abbia interesse, anche
sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del DPR 249,
24/6/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
-
Il
Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti
dagli Studenti, o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del
DPR 249, 24/6/98,
anche contenute nel presente regolamento. La decisione è assunta, previo
parere vincolante
di un organo di garanzia
composto da due Studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre Docenti
e da
un Genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto
da una persona di
elevate qualità morali e civili, nominata dal Dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica.
Art.
21
- ORGANO DI GARANZIA
L'organo
di garanzia, previsto all'Art.5 comma 2 del DPR 249 del 24/6/98, ha
funzione istruttoria
e deliberante e decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari
presentati dagli Studenti,
ad esclusione delle sanzioni di cui all'Art.4, comma 7 del DPR 249 del
24/6/98, indicate
dal presente regolamento nell'Art.18, lettera d).
L'organo
di garanzia decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia
interesse, anche
su conflitti che sorgano, all'interno della scuola, in merito
all'applicazione del regolamento
di disciplina.
L'organo
di garanzia è costituito da 5 membri effettivi (il Preside, che presiede,
due Docenti eletti dal Collegio, un Genitore e uno Studente eletti dalle rispettive
assemblee) e da
3 membri supplenti (un Docente, un Genitore, uno Studente).
L'organo
designerà un segretario e potrà dotarsi di un regolamento interno.
L'organo
di garanzia dura in carica tre anni scolastici. Coloro che, nel corso del
triennio, perdono
i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti con le suddette
procedure.
La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Le
riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario delle lezioni.
L'organo
è convocato dal Presidente, di norma con un preavviso non inferiore a 5
giorni, mediante
avviso individuale.
Per
la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti.
I
ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta entro 15 gg. dalla
irrogazione della sanzione.
L' organo di garanzia, nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il
ricorrente ed eventuali
testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile ai fini della
propria valutazione
presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e
chiunque possa
essere informato sui fatti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, tali intendendo
anche i voti degli astenuti. A parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
La
votazione avviene a scrutinio segreto.
Le
delibere vanno rese note in forma scritta entro 15 gg. dall'acquisizione
del ricorso.
Art.
22 – MODIFICHE
Eventuali
modifiche o sostituzioni del presente regolamento dovranno essere
presentate, in
un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti del
Consiglio d’Istituto
e approvato a maggioranza dei due terzi.
Art.
23 – ENTRATA IN VIGORE
Il
presente regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto in
data____________ e portato a
conoscenza dei soggetti interessati mediante affissione all’albo
generale d’Istituto. Quanto
non previsto dal presente regolamento resta disciplinato dalle norme
vigenti in materia.
Norme
comuni: sono considerati parte integrante del Regolamento d’Istituto
gli avvisi e le disposizioni diramati, con circolare interna, dal
Dirigente scolastico e le norme contenute nelle seguenti direttive
ministeriali:
•
Direttiva prot. n. 30 del 15 marzo 2007. Linee di indirizzo ed
indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti;
•
Direttiva n. 30 del 30 novembre 2007. Linee di indirizzo e
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa
vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo
di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità
scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o
registrazioni vocali.