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D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235
Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria.
(GU n. 293 del 18-12-2007)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l’articolo
328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto
l’articolo
21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la legge
27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti
gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti
gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
Visto
l’articolo
36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto
il decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e
successive modificazioni;
Visto
il decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto
l’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell’Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 ottobre 2007;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249
1.
L’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art.
4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell’articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica.
3.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle
che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che
miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità
e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità
delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica,
per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico,
la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
9-ter.
Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti
e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d’anno, ad altra scuola.
11.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.".
Art.
2.
Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249
1.
L’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art.
5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso
ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante
eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori,
ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2.
L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in
merito all’applicazione del presente regolamento.
3.
Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da
un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica
regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
4.
L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività
istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione
acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall’Amministrazione.
5.
Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione
del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4,
della legge
7 agosto 1990, n. 241.
6.
Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei
genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7.
L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.".
Art.
3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1.
Dopo l’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, è inserito il seguente:
"Art.
5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2.
I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto
di cui al comma 1.
3.
Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative
più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei
regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249
Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
(v.
modifiche apportate dal D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n.104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art.
1 (Vita
della comunità scolastica)
1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art.
2 (Diritti)
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento,
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La
scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti,
con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere
la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a)
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio
del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di
classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché
l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di
cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art.
3 (Doveri)
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art.
4 (Disciplina)
[modificato dall’art. 1 del D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235]
Art.
5 (Impugnazioni)
1.Per
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al
comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro
15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte
almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in
merito all’applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della
scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un
organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un
genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da
una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
[Col
DPR 21 novembre 2007, n. 235 è stato inserito l’art.
5 bis]
Art.
6
(Disposizioni finali)
1.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto
dell’iscrizione.
3. è abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
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